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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1056 del 1988

Decisione
decisa il 1988-11-22, depositata il 1988-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1056
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14053

  • Farmacia
  • Gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione
  • Indennità di avviamento
  • Regolamentazione
  • Mancata previsione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - V. S. n. 333/1988.

Norme impugnate

  • art. 17 legge 2 aprile 1968, n. 475

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Tatta Franco e Gris Antonio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che con atto del 5 luglio 1983 Franco Tatta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova Antonio Gris, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di avviamento per la farmacia di Piove di Sacco, fraz. Corte, della quale aveva assunto la gestione provvisoria dal 1978 al febbraio 1984, quando era a lui subentrato il convenuto a seguito di concorso; che nel corso del giudizio, il Tribunale adito, rilevato che nella fattispecie trattavasi di farmacia non di nuova istituzione e che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce il diritto all'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del T.U.LL.SS. esclusivamente al gestore provvisorio di farmacie di nuova istituzione (secondo l'interpretazione della Cassazione, condivisa dal Tribunale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17 l. n. 475/68 in riferimento all'art. 3 Cost., "nella parte in cui non prevede, ai fini della regolamentazione dell'indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione"; che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, né si sono costituite parti private;
punto 2
Considerato che identica questione è stata già esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 333 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265"; che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ("Norme concernenti il servizio farmaceutico"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma impugnata è già stata dichiarata, con sentenza n. 333 del 1988, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze