Sez. 1, Sentenza n. 19393 del 22/08/2013 (Rv. 627565 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Controversie di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ. - Clausola compromissoria - Nullità - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'art. 447-bis, secondo comma, cod. proc. civ., concernente le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, ha riguardo alla sola competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto il bene, sancendo la nullità delle clausole di deroga ad essa; ne consegue che non è colpita da detta sanzione la clausola di compromissione in arbitri di una di tali controversie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)