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Sez. 2, Sentenza n. 18103 del 10/01/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 224395 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Indizi di cui all'art. 192, comma 2 c.p.p. - Distinzione - Ragione.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224395-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

I "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 cod. proc. pen.) non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192, comma 2), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)