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Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 18/06/1975 (Rv. 376316 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - DOMANDA DEGLI INTERESSI - PROPONIBILITA IN APPELLO - LIMITI - RICHIESTA CON DECORRENZA POSTERIORE AL FATTO ILLECITO.*
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376316-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - DOMANDA DEGLI INTERESSI - PROPONIBILITA IN APPELLO - LIMITI - RICHIESTA CON DECORRENZA POSTERIORE AL FATTO ILLECITO.*

Nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, gli interessi, di natura compensativa e decorrenti dal giorno dell'illecito, sono da considerarsi implicitamente richiesti, quale accessorio concorrente alla reintegrazione del patrimonio leso, e, pertanto, possono essere esplicitamente pretesi anche per la prima volta in appello, non configurando tale istanza una domanda nuova.Ove pero l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, abbia gia espressamente domandato gli interessi con decorso da data posteriore a quella del fatto (nella specie dalla notificazione della citazione), deve ritenersi preclusa la possibilita di richiedere in appello gli interessi stessi con decorrenza anteriore; in tal caso, opera infatti il divieto di domanda nuova in secondo grado, posto dall'art 345 cod proc civ, perche l'indicata formale istanza avanzata in primo grado non consente di presumere come implicita la richiesta degli interessi con decorso dalla data dell'illecito. (V 2264/73, mass n 365545; 505/73, mass n 362513; (V 1234/70, mass n 346882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)