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Sez. L, Sentenza n. 18766 del 26/09/2005 (Rv. 584625 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Decisione sull'impugnazione per nullità - Obbligo del giudice dell'impugnazione di passare dalla fase rescindente a quella rescissoria - Necessità di nuova istruzione - Art. 830 cod.proc.civ. - Inapplicabilità al rito del lavoro - Competenza del giudice dell'impugnazione del lodo ex art. 437 cod.proc.civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584625-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ., in presenza di una volontà compromissoria validamente espressa, la corte d'appello che dichiara la nullità del lodo è tenuta a pronunciare sul merito, salvo volontà contraria di tutte le parti e ove, per la decisione del merito, sia necessaria una nuova istruzione, il meccanismo previsto nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 830 cod. proc. civ., in base al quale la corte d'appello rimette con ordinanza la causa all'istruttore, non si applica al rito del lavoro nel quale è lo stesso collegio competente ad effettuare l'attività istruttoria (art.437 cod. proc. civ.). Nel rito del lavoro, pertanto, anche nel caso in cui si sia reso necessario l'espletamento di attività istruttoria, con la stessa sentenza il giudice dell'impugnazione del lodo unifica la fase rescindente con la fase rescissoria provvedendo, previa declaratoria della nullità del lodo, alla decisione sul merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, del tribunale in grado di appello, che, in sede di giudizio rescindente, aveva proceduto all'esame dei vizi del lodo dedotti con il ricorso senza alcun riferimento alle valutazioni proprie della successiva fase rescissoria ed in particolare alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, conseguendone la declaratoria di nullità del lodo in quanto assolutamente carente di motivazione in ordine ai criteri seguiti dal collegio arbitrale per la determinazione della somma dovuta al dipendente a titolo di equo premio. Quanto alla fase rescissoria, il giudice del merito non era vincolato alle valutazioni fatte dagli arbitri e, pertanto, aveva affidato ad un consulente tecnico d'ufficio l'indagine relativa alla determinazione del valore economico dell'invenzione e dell'equo premio previsto dall'art. 23 r.d. n.1127 del 1939.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)