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Sez. L, Sentenza n. 27607 del 24/10/2024 (Rv. 672701-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016 - Subentro di un nuovo appaltatore - Acquisizione del personale già utilizzato nell'appalto - Trasferimento d'azienda - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2024-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2009, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non integra l'ipotesi di trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)