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Sez. 1, Ordinanza n. 19239 del 13/07/2025 (Rv. 675231-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO | Obbligo di pagamento del conguaglio - PossibilitĂ  di condizionare al suo adempimento l'efficacia della sentenza di divisione - ConfigurabilitĂ  - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675231-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO

La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione; per l'effetto, l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando, comunque, ferma la statuizione di divisione dei beni.

Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)