Sez. 1, Sentenza n. 974 del 05/04/1971 (Rv. 350917 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Il vizio di contraddittorieta di motivazione sussiste soltanto quando le ragioni esposte a sostegno della tesi seguita dal giudice siano tra loro contrastanti in modo da elidersi a vicenda, sicche risulti impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e non puo consistere in apprezzamenti di fatti o di prove o nell'interpretazione di patti contrattuali in senso difforme da quello preteso dalle parti. (nella specie, la Corte ha ritenuto che il considerare implicitamente ammessa, senza contestazione, la circostanza che il terreno compravenduto era stato individuato in contratto attraverso la confinazione senza che in alcun punto della motivazione fosse affermato che l'identificazione cosi effettuata poteva riconoscersi chiara ed esauriente e comunque tale da non esigere ulteriori precisazioni, non e in contraddizione con la attribuzione alla menzione della superficie catastale del valore di elemento destinato nella intenzione dei contraenti a meglio individuare il terreno stesso). (Conf 353'70, mass n 345263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)