Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro
Testo in vigore al
Capo I. Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:
1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione e' costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione e' costituita, esistenti nella circoscrizione dove l'associazione opera;
2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;
3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacita', di moralita' e di sicura fede nazionale.
Art. 2
1. Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.
2. Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.
3. Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
Art. 3
1. Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.
2. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 9 AGOSTO 1943, N. 721, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
Art. 4
1. Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che e' pubblicato, a spese delle associazioni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.
3. Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.
Art. 5
1. Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalita' giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.
2. Le associazioni legalmente riconosciute hanno facolta' di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il tre per cento del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.6
3. E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non piu' tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.
4. Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali: le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.
5. Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attivita' dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.
6. Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 6
1. Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
2. Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di piu' associazioni e le confederazioni di piu' federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.
3. Non puo' essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Cosi' pure non puo' essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.
4. Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non e' ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.
5. In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.
Art. 7
1. Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed e' responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario e' nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.
2. La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto se non e' approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione puo' essere, in ogni tempo, revocata.
3. La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non e' approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione puo' essere, in ogni tempo, revocata.
4. Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facolta' di espellere gli indegni per condotta morale e politica.
Art. 8
1. I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.
2. Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.
3. Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, puo' sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni o concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Puo' altresi', nei casi piu' gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.
4. Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, puo' stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.
Art. 9
1. Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento puo' essere revocato.
Art. 10
1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.
2. I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullita'. Essi debbono, pure a pena di nullita', contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.
3. Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.
4. Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.
5. I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.
6. Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.
Art. 11
1. Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sara' provveduto con separate disposizioni.
2. Sono pero' vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.4
3. Sono, altresi', vietate le associazioni del medesimo genere di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dal Ministero della Casa di Sua Maesta' il Re.
4. Sono, inoltre, vietate le Associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ad agenti della Avvocatura dello Stato.
Art. 12
1. Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.
2. Ad esse sono applicabili le norme del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.
Capo II. Della magistratura del lavoro.
Art. 13
1. Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.
2. Prima della decisione e' obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.
3. Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.
4. Nulla e' innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.
5. L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, e' devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.
Art. 14
1. Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, e' costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.
2. Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.
Art. 15
1. Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo e' soggetto a revisione ogni biennio.
2. Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennita' spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.
3. Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.
Art. 16
1. La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equita', contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.
2. La formulazione delle nuove condizioni del lavoro e' sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sara' di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.
3. La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro e' emessa sentito il pubblico ministero nelle suo orali conclusioni.
4. Le decisioni della Corte d'appello funzionante Come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.
5. Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilira' le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.