Sez. L, Sentenza n. 16545 del 05/08/2016 (Rv. 640854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 13, della l. n 92 del 2012 - Contrasto con la giurisprudenza internazionale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, non contrasta con la giurisprudenza della Corte EDU (e segnatamente con la sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia) in quanto giustificata da ragioni di "pubblica utilità", suscettibili di legittimare limitazioni al diritto di proprietà, la cui valutazione compete, prioritariamente, alle autorità nazionali, che vantano una posizione migliore rispetto alle autorità giurisdizionali internazionali, tanto più che, riguardando non un diritto già attuale ed esigibile, ma soltanto una "legittima speranza" di ottenere il pagamento delle somme controverse, assolve, in linea con quanto affermato da Corte cost. n. 303 del 2011, una finalità perequativa di semplificazione e certezza applicativa di interesse generale.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)