Sez. 2, Sentenza n. 750 del 26/03/1969 Ud. (dep. 30/06/1969) Rv. 112014 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE -SENTENZA DIBATTIMENTALE - AVVISO AL DIFENSORE - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE -SENTENZA DIBATTIMENTALE - AVVISO AL DIFENSORE - CONDIZIONI.*
L'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a dibattimento dev'essere notificato al difensore dell'imputato solo quando il medesimo abbia proposto impugnazione o sia stato designato dallo imputato nella dichiarazione di gravame. Anche il difensore designato con atto successivo alla dichiarazione di impugnazione e legittimato a sottoscrivere i motivi, ma, non avendo egli diritto alla notificazione dell'avviso di deposito, i motivi debbono essere prodotti nel termine di giorni venti, decorrente dalla notifica dell'avviso all'imputato ed eventualmente al difensore impugnante. (Conf.111089, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)