Sez. 1, Sentenza n. 1915 del 05/05/1987 Cc. (dep. 06/06/1987) Rv. 176122 - 01
COMPETENZA PENALE - IN GENERE - SENTENZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PRONUNCE DI INCOMPETENZA - RIMEDIO CONFIGURABILE - CONFLITTO - CONDIZIONI - EFFETTI - GIUDICE INCOMPETENTE - ATTI ALLA AUTORITÀ COMPETENTE - OMESSA DECISIONE DELL'AUTORITÀ AD QUEM - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DEL GIUDICE INCOMPETENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA PENALE - IN GENERE - SENTENZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - PRONUNCE DI INCOMPETENZA - RIMEDIO CONFIGURABILE - CONFLITTO - CONDIZIONI - EFFETTI - GIUDICE INCOMPETENTE - ATTI ALLA AUTORITÀ COMPETENTE - OMESSA DECISIONE DELL'AUTORITÀ AD QUEM - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DEL GIUDICE INCOMPETENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Le sentenze relative alla Competenza sono sottratte all'ipotesi generale della generale impugnabilità per Cassazione ex art. 190 cod. proc. pen., potendo sorgere, in presenza di pronunce di incompetenza, soltanto un conflitto negativo di Competenza denunciabile solo se ne ricorrano le condizioni. Ne consegue che qualora un giudice, ritenendo la propria incompetenza, trasmetta gli Atti del processo al giudice che ritiene competente e questi non assuma alcuna Determinazione al riguardo, la parte lesa, costituitasi parte civile, non può impugnare la pronuncia con ricorso per Cassazione, essendo essa pronuncia sottratta a tale possibilità di gravame e non ritenendosi alcuna ipotesi di conflitto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)