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Sez. U, Sentenza n. 1404 del 22/03/1978 (Rv. 390775 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA TRA UN COMUNE ED IL PROPRIETARIO DI UNA STRADA PRIVATA RELATIVAMENTE ALL'ASSOGGETTAMENTO DI ESSA A SERVITU DI PUBBLICO PASSAGGIO - ORDINE DEL SINDACO DI RIMOZIONE DELLA RECINZIONE APPOSTA DAL PRIVATO PER LA CHIUSURA DELLA STRADA - CARENZA DI POTERE - CONFIGURABILITA - DOMANDA DEL PRIVATO DI CONDANNA DEL COMUNE AL RISARCIMENTO DEI DANNI FONDATA SULL'ILLEGITTIMITA DEL PREDETTO ORDINE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390775-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA TRA UN COMUNE ED IL PROPRIETARIO DI UNA STRADA PRIVATA RELATIVAMENTE ALL'ASSOGGETTAMENTO DI ESSA A SERVITU DI PUBBLICO PASSAGGIO - ORDINE DEL SINDACO DI RIMOZIONE DELLA RECINZIONE APPOSTA DAL PRIVATO PER LA CHIUSURA DELLA STRADA - CARENZA DI POTERE - CONFIGURABILITA - DOMANDA DEL PRIVATO DI CONDANNA DEL COMUNE AL RISARCIMENTO DEI DANNI FONDATA SULL'ILLEGITTIMITA DEL PREDETTO ORDINE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il provvedimento con il quale il sindaco di un comune ordini la rimozione di recinzione esistente a chiusura di una strada privata, al solo fine di risolvere autoritativamente la controversia insorta con il proprietario di detta strada, circa il suo assoggettamento o meno a servitu di pubblico passaggio, configura atto emesso in carenza del relativo potere, in quanto l'ordinamento non attribuisce all'amministrazione la facolta di definire d'imperio l'indicato conflitto d'interessi, e, come tale, non e idoneo ad incidere sul diritto dominicale del privato, determinandone la degradazione ad interesse legittimo. Ne consegue che la domanda, con la quale detto privato, negando l'assoggettamento a servitu di pubblico transito del proprio immobile, e deducendo l'illegittimita di quel provvedimento, chieda la condanna del comune al risarcimento dei danni, spetta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. (V 2965/73, mass n 366622).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)