Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 21/05/1966 (Rv. 322612 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI - DIFFERENZA - GIUDIZIO DI DANNI - DEDUZIONE NEL PROCESSO DI NUOVE VOCI DI DANNO - MUTAMENTO DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI - DIFFERENZA - GIUDIZIO DI DANNI - DEDUZIONE NEL PROCESSO DI NUOVE VOCI DI DANNO - MUTAMENTO DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Si ha mutatio libelli, non consentita dall'art.184 cod. proc. civ., quando l'attore, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, proponga una nuova domanda, basata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti a fondamento dell'originaria domanda formulata con l'atto di citazione, dando cosi luogo a una trasformazione obiettiva della controversia, con correlativo mutamento della causa petendi o anche del petitum, in guisa da disorientare la difesa predisposta dalla controparte, ledendone il diritto processuale alla regolarita del contraddittorio. Si ha, invece, emendatio libelli, consentita perche non da luogo a trasformazione soggettiva della controversia, quando, fermi restando il petitum e la causa petendi si deducano ulteriori circostanze di fatto a sostegno dell'originaria domanda. -nella specie e stata ritenuta modificazione ammissibile la deduzione di voci di danno diverse da quelle enunciate inizialmente. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)