Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 184 del 2003
Massime (1)
Massima n. 27795
- Previdenza e assistenza
- Pensioni, indennità ed assegni erogati dall’inps
- Pignorabilità per crediti tributari
- Omessa previsione
- Ingiustificato privilegio rispetto al trattamento di titolari di altre pensioni
- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate
- Necessario riesame della questione, alla luce dello 'jus superveniens'
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale ‘tertium comparationis’ l'art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. La questione sollevata, infatti, merita di essere riesaminata alla luce dello ‘ius superveniens’ costituito dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, n. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS». - V. sentenza, a cui si rinvia, n. 468/2002.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza dell'11 novembre 2002 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso dalla Rileno s.p.a. c/ Balzarotti Enrichetta, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
punto 1
Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como - nel corso del procedimento esecutivo promosso contro Balzarotti Enrichetta dalla Rileno s.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi nella provincia di Como, ed avente ad oggetto quale bene pignorato la pensione INPS della Balzarotti - ha sollevato, con ordinanza dell'11 novembre 2002, questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale tertium comparationis l'art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 468 del 2002, depositata il 22 novembre 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, n. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS»;
che, conseguentemente, la questione sollevata dal rimettente merita di essere riesaminata alla luce dello ius superveniens costituito dalla citata sentenza di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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