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Sez. L, Sentenza n. 6122 del 17/03/2014 (Rv. 630001 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Conversione del contratto - Determinazione tra il minimo e il massimo dell'indennità ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Potere del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630001-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)