Sez. L, Sentenza n. 199 del 15/01/1986 (Rv. 443843 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ASSENZA DELLE PARTI - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARITÀ PROCESSUALE - DECISIONE DELL'IMPUGNAZIONE NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ASSENZA DELLE PARTI - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARITÀ PROCESSUALE - DECISIONE DELL'IMPUGNAZIONE NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
La norma di cui all'art. 348 cod. proc. civ. non è applicabile nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, che regola, diversamente, rispetto al rito ordinario, la Costituzione e l'attività dell'appellante, né prevede la figura del giudice istruttore; con la conseguenza che, ove sia fissata una nuova udienza ai sensi della detta norma, per la assenza dei contendenti all'udienza di discussione, si verifica una mera irregolarità processuale, che non determina l'improcedibilità del gravame sicché il giudice deve decidere nel merito la impugnazione. (V 3842/81, mass n 414486; (V 2209/81, mass n 412946; (V 6287/80, mass n 410022).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)