Sez. 2, Sentenza n. 10210 del 12/05/1981 Ud. (dep. 12/11/1981) Rv. 150964 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA PER MATERIA - RINUNCIA DELLA PARTE AL RELATIVO MOTIVO DI GRAVAME - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA PER MATERIA - RINUNCIA DELLA PARTE AL RELATIVO MOTIVO DI GRAVAME - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
La nullità della sentenza per incompetenza per materia deve essere dichiarata dal giudice dell'impugnazione anche se vi sia stata rinuncia al relativo motivo di gravame poiché si tratta di nullità rilevabile di ufficio. Principio affermato in relazione ad un giudizio di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)