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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1995

Decisione
decisa il 1995-01-12, depositata il 1995-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:23
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21224

  • Sanzioni amministrative
  • Concorso materiale di illeciti
  • Illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale e assistenziale
  • Cumulo giuridico della sanzione
  • Possibilità
  • Mancata previsione
  • Denunciata disparità di trattamento degli autori di detti illeciti, rispetto agli autori di illeciti amministrativi e di reati, per i quali è riconosciuta tale possibilità
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto un intervento additivo come quello auspicato, anche in quel caso, dal rimettente, deve ritenersi precluso dalla discrezionalità riservata al legislatore in materia. - O. n. 468/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel procedimento civile vertente tra Mancini Dario e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Pesaro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede, anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale, la possibilità del cumulo giuridico della sanzione; che, a fondamento della non manifesta infondatezza della questione, il pretore rileva un'ingiustificata severità con la quale, a suo avviso, verrebbero trattati gli autori di illeciti amministrativi, puniti in base al principio del cumulo materiale delle sanzioni, in raffronto non solo ai trasgressori di norme previdenziali ed assistenziali ma anche agli autori di reati, per i quali tutti vi è la possibilità di un trattamento sanzionatorio più mite mediante il cumulo giuridico delle pene; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 468 del 1989, ha già esaminato questione identica a quella sollevata dal Pretore di Pesaro, rilevando come un intervento additivo nel senso auspicato dal remittente fosse precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee, nonché (e soprattutto) nel predisporre un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione; che tali conclusioni, alle quali consegue l'inammissibilità della questione, non possono che essere pienamente riconfermate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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