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Sez. 1, Sentenza n. 3082 del 09/05/1986 (Rv. 446089 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - (POSTERIORE ALLA RIFORMA NEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - FONDAMENTO - TARDIVA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA - FEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446089-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - (POSTERIORE ALLA RIFORMA NEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - FONDAMENTO - TARDIVA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA - FEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Le maggiorazioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di imposte dirette (ex artt. 184 bis d.P.R. 1958 n. 645 e 20 d.P.R. 1973 n. 602) trovano fondamento nella tardiva riscossione della imposta e quindi in un fatto successivo e distinto dalla originaria obbligazione tributaria, alla quale si riconduce invece l'Obbligo strumentale della fedele dichiarazione, per la cui violazione sono applicabili le sanzioni civili ex art. 245 d.P.R. 645 cit.. Incorre conseguentemente nel vizio di omessa pronuncia il giudice che - a fronte di una richiesta dell'amministrazione volta ad ottenere l'applicazione sia delle predette maggiorazioni ed interessi che delle indicate sanzioni civili - motivi la totale reiezione della domanda unicamente in ragione della accertata fedeltà della dichiarazione del contribuente, senza esaminare la diversa questione della tardività della riscossione del tributo, ai fini della debenza delle richieste maggiorazioni e degli interessi. (V 5591/84, mass n 437271, sulla prima parte; (V 2194/84, mass n 434224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 245, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)