Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 16/11/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152338 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRATO CONVINCIMENTO SULLA DISCIPLINA NORMATIVA - ERRORE DI FATTO - ESCLUSIONE.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRATO CONVINCIMENTO SULLA DISCIPLINA NORMATIVA - ERRORE DI FATTO - ESCLUSIONE.*
L'errore scriminante, previsto dall'art. 47 cod. pen., deve cadere su di un estremo materiale del reato nei suoi concreti elementi e deve riguardare personalmente l'agente e non altra persona. Quando, invece, l'autore del fatto abbia erroneamente inteso la esistenza o la inesistenza della normativa applicabile in ordine ad una situazione di fatto da lui conosciuta ed apprezzata nei termini reali, il suo errore sulla liceità del comportamento si risolve in ignoranza della legge penale, che non attenua né scrimina la responsabilità, ostandovi l'art. 5 cod. pen.. (V mass n 148238; (V mass n 147314).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)