diritto.io

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

2. Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne e' vicepresidente.

3. Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

5. Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

6. Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

7. Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

  1. a) con le regioni, attraverso la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  2. b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

8. Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.16

Art. 2

1. Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

2. Il CIPI provvede:

  1. a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonche' lo stato di attuazione e le disponibilita' finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

  2. b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

  3. c) a stabilire, entro due mesi, dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per cio' che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

  4. d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione, nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorita', gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

  5. e) a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

  6. f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

4. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attivita' indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorita' dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresi' conto della necessita' di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonche' delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

  1. a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

  2. b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

  3. c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

  4. d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:

    1. 1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilita' interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;

    2. 2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilita' regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.

6. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:

  1. 1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b), e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

  2. 2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

7. Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attivita' della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

8. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

9. Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.

Art. 3

1. E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. L'attivita' del Fondo ha la durata di quattro anni.

3. Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

4. Ai fini della presente legge si intendono:

  1. a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;

  2. b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

5. Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' del "Fondo", di cui al primo comma del presente articolo, e' riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, e' destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sara' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

6. Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

7. Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60 per cento per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50 per cento per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione.

8. Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

9. Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto c).

10. Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attivita' produttive delle imprese, nonche' a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

11. Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonche' i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovra' indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi;

12. il relativo piano di finanziamento e l'entita' finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilita', con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonche' delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attivita' decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresi' essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

13. Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) del precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

14. Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

15. Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

16. Il limite dimensionale relativo al capitale sociale di cui al precedente decimo comma e' aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

17. Il "Fondo" e' alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

18. Le disponibilita' del "Fondo" affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

19. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegate.

20. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.6

Art. 4

1. Con le disponibilita' del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

  1. a) mutui agevolati;

  2. b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

  3. c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;7

  4. d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;

  5. e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e Comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e' stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
    Al "Fondo" fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternita' obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma e' assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalita' indicati nei progetti medesimi.
    Gli impegni sul "Fondo" di cui all'articolo 3 sono assunti con
    provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

2. Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorche' l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

3. Tale deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78.

8. Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo articolo 10.

10. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da societa' di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

  2. b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditivita' in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

  3. c) i contributi vengono ripristinati se la redditivita' lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

  4. d) il CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

11. La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.17

Art. 5

1. I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilita' di cui alla lettera a) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2. Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalita' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che e' elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni.

2. La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al cento per cento della perdita finale.

3. Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane puo' concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalita' e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

4. La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' tenuta a inviare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alla regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il comitato stesso o la regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformita' di pareri la concessione dei contributi e' deliberata dal CIPI.

5. La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entita' degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 6

1. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonche' quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditivita' lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttivita'; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

2. Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.

3. Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresi' trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che puo' esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

4. La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonche' dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per il tesoro stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneita' di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

6. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonche' di verificare la coerenza e la congruita' dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

7. Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 7

1. I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine piu' l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.

2. La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 4, non puo' superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

3. Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge e' calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese posto a carico dell'operatore, risulti pari al trenta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al quaranta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al sessanta per cento nel rimanente territorio nazionale.

4. Il tasso di riferimento e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

5. Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a), primo comma, dell'articolo 4 e' pari alla meta' del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

6. La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 - comunque non superiore a 15 anni, di cui non piu' di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non piu' di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative - le modalita' di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.8

7. Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non piu' di quindici anni.

8. Sui mutui erogati dal "Fondo" non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

9. Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

10. Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applichera' il tasso di interesse ordinario.

Art. 8

1. Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.

3. I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

Art. 10

1. Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalita' e per le forme di intervento sul "Fondo speciale per la ricerca applicata", previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. E' abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

2. I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale e' riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

3. La misura massima dei contributi e' del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

4. In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

5. Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

6. Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

7. Il presidente del CIPI da' comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

8. Almeno il 20 per cento delle disponibilita' finanziarie del "Fondo" di cui al primo comma del presente articolo, nonche' degli stanziamenti in cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 e' destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonche' alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente puo' essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

9. Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Art. 11

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. Gli oneri relativi alla realizzazione dei contratti di ricerca sono posti a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

2. Il contratto di ricerca dovra', per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche piu' opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

Art. 12

1. Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

2. I programmi di cui al precedente comma devono altresi' indicare partitamente l'entita' degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

3. Sulla base delle finalita' di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformita' ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. I programmi di cui ai precedenti commi devono altresi' indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

5. I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonche' all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli gia' esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

6. Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

7. In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

8. Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

9. Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

Art. 14

1. E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di societa' autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.

Art. 15

1. Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:

  1. a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;

  2. b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonche' nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, e' riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge.

3. La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.