Sez. 1, Sentenza n. 6000 del 17/06/1999 (Rv. 527609 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Indennità di volo - Quote corrisposte a giugno e a dicembre - Tassabilità - Misura.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, le quote di indennità di volo corrisposte a giugno, in occasione del pagamento della indennità operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità, concorrono a formare il reddito nella misura del solo 40%, con la conseguenza della loro tassabilità in relazione a tale percentuale.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 907, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)