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Sez. 1, Sentenza n. 3875 del 26/06/1995 Cc. (dep. 03/08/1995) Rv. 202199 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Stato detentivo dell'indagato per esecuzione pena - Non esclude le esigenze cautelari.
Stato
decisa il 1995-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202199-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

Lo stato di detenzione dell'indagato derivante dal'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna non vale ad eliminare il pericolo, né di inquinamento della prova, in una fase come quella delle indagini preliminari caratterizzata da poche certezze e molte probabilità, né di fuga, né di reiterazione di condotte analoghe, non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per una qualsivoglia ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)