Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 623 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3941
- Regione friuli venezia giulia
- Enti dipendenti dalla regione
- Obbligo di adeguare il sistema di contabilità al bilancio dello stato
- Ricorso proposto dalla regione
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
La modificazione dell'atto impugnato, sopravvenuta nel senso richiesto dal ricorrente, comporta cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra Stato e Regione. (Cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - per invasione della competenza ad essa spettante ex art. 4, n. 1, dello Statuto speciale - avverso il D.P.C.M. 3 giugno 1986, nella parte concernente l'Ente zona industriale di Trieste, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le camere di commercio, industria e artigianato, e gli I.a.c.p., operanti nella regione. Nelle more del giudizio, ed a seguito della Sent. n. 246/1985 della Corte costituzionale, il sopravvenuto D.P.C.M. 10 settembre 1986 ha modificato l'atto impugnato, disponendo l'esclusione dei predetti enti da quelli tenuti alla "normalizzazione" dei conti,ex art. 25, L. n. 468 del 1978).
Norme impugnate
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986
Parametri
- art. 4, n. 1) l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 concernente "Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" con ricorso notificato il 30 luglio 1986, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 1986;
Udito nell'udienza del 10 novembre 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre;
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il decreto 3 giugno 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno 1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre 1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il quale si dispone, all'art. 1, che "Agli organismi ed agli enti sottoindicati operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia, già compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468:
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Ente zona industriale di Trieste;
istituti autonomi case popolari.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: "Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio Statuto Speciale, e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella regione.
Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del 1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della legge 4 agosto 1978 n. 468.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso indicato in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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