diritto.io

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

Testo in vigore al

Art. 27 Carriera diplomatica

1. La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.

3. Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso.

Art. 28 Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica

1. Il numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione".
L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento al grado, superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare.
Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere:
riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilita' dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo".
Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' abrogato.
Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti e' conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreche' riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Il compimento dell'anzianita' di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilita' di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianita' suddetta, non siano compresi tra i vincitori".
Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' abrogato.
I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilita', abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.
Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti e' successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato.
Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei nove decimi".
Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati;
e' abrogato altresi' il quarto comma dello stesso articolo.
L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, e' conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati.
Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' abrogato.

Art. 29 Trattamento economico del personale della carriera diplomatica

1. Ai funzionari della carriera diplomatica e' attribuito:

  1. a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento economico dei funzionari direttivi;

  2. b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purche' dichiarati idonei nel corso di cui al numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessita' di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneita', il trattamento di primo dirigente verra' corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianita' nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potra' comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado;

  3. c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:

2. Consigliere di ambasciata

3. Dirigente superiore

4. Ministro plenipotenziario

5. Dirigente generale

6. Ministro plenipotenziario di 1ª classe

7. Prefetto di 1ª classe Ambasciatore

8. Ambasciatore

9. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente decreto.

Art. 30 Disposizioni transitorie

1. Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione e' attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianita' nel grado e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso.

2. Le disposizioni dell'art. 242, primo comma, e dell'articolo 263, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito dall'ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applicano per la promozione a consigliere di ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.

3. Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, e' ridotto a 25 anni per i funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.

4. La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ai quali si applica invece il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Art. 31 Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali

1. Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 sono applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto.

2. L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio.

Sezione II. Ministero dell'interno

Art. 34 Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno

1. I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresi' le funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.

2. I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresi' le funzioni di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere ministeriale.

3. Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio presso il Ministero dell'interno.

4. Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno un prefetto e' incaricato di dirigere i servizi elettorali.

5. I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano altresi' le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.

6. I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle prefetture.

7. Ai vice prefetti ispettori possono essere altresi' affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma.

Art. 35 Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza

1. Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7.

2. Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o piu' funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia e' attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.

3. I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 36 Particolari corsi di formazione dirigenziale

1. Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti articoli 22 e 23, le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali antincendi e di protezione civile.

2. Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, riguardanti i corsi di formazione e qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli citati al primo comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni.

Sezione III. Ministero di grazia e giustizia

Art. 37 Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari

1. Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Sezione IV. Ministero del tesoro

Art. 38 Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza

1. Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalita' previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri C e D della annessa tabella VII.

2. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella-VII.

3. Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289, va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo.

4. E' abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 39 Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia

1. Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309 e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 40 Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

1. Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni, e' istituito, in sostituzione del ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L dell'annessa tabella VII.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1985, N. 427.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1985, N. 427.

4. I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente allo stesso decreto.

5. I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo, per non oltre la meta' dei posti vacanti in detta qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento di un'anzianita' di servizio di ruolo delle carriere direttive, anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme gia' esistenti per l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di anni tre e sempreche' abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

6. Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di ispettore capo e' lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo comma.

7. I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e degli ispettori capi del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica di primo dirigente.

8. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terra' conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianita' riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo dirigente.

9. Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terra' conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianita' riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.

10. I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel ruolo medesimo.

Sezione V. Ministero della difesa

Art. 41 Consiglio di amministrazione

1. Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonche' le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.

Art. 42 Riordinamento dei ruoli

1. Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e alle tabelle numeri 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonche' i ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 63 e' inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18, 19 e 64 e' inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

2. I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

3. I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Sezione VI. Ministero della pubblica istruzione

Art. 45 Accesso a particolari qualifiche

1. Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, nonche' a quella di ispettore centrale restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Sezione VII. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Art. 46 Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allo art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.

Art. 47 Tabella delle retribuzioni

1. Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennita' appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite:

2. Tabella retribuzioni

3. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----2