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Sez. L, Sentenza n. 11417 del 18/05/2009 (Rv. 608324 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Nozione - Fattispecie relativa ad infortunio verificatosi in conseguenza della scelta del lavoratore di percorrere, fra due sentieri di accesso all'azienda, quello più scosceso.
Stato
decisa il 2009-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608324-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore, infortunatosi nell'uscire dall'azienda imboccando un viottolo scosceso e con curva in forte pendenza, per aver omesso di considerare che, a fronte di un comportamento imprudente del lavoratore, l'infortunio era, comunque, ricollegabile alle finalità aziendali, perché occorso nell'espletamento dell'attività lavorativa ed in conseguenza di una scelta, quale quella di percorrere, fra i due sentieri di accesso all'azienda, quello più scosceso, che, sebbene non necessitata, ed anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali)

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)