Sez. 6, Sentenza n. 4084 del 01/02/1974 Ud. (dep. 08/06/1974) Rv. 127126 - 01
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - IMMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE ALLA FAUNA ITTICA - REATO DI PERICOLO - ACCERTAMENTO DI UN EFFETTIVO NOCUMENTO ALLA FAUNA ITTICA - IRRILEVANZA.*
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - IMMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE ALLA FAUNA ITTICA - REATO DI PERICOLO - ACCERTAMENTO DI UN EFFETTIVO NOCUMENTO ALLA FAUNA ITTICA - IRRILEVANZA.*
L'art 6 del tu delle leggi sulla pesca, che, vietando di immettere nelle acque pubbliche sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci, tutela l'acqua come ambiente naturale in cui possa svilupparsi la vita animale, configura un reato di pericolo, bastando che vi sia la possibilita di un danno al patrimonio ittico per l'attitudine delle materie inquinanti a provocarlo, indipendentemente dal fatto che il danno in effetti si verifichi. Per la realizzazione della fattispecie prevista dall'art 6 non e percio necessaria la concreta sussistenza di un nocumento alla fauna ittica, volendosi, invece, evitare proprio l'inquinamento delle acque e la modificazione in senso sfavorevole delle condizioni ambientali. (V 124824, 123537, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)