Sez. 5, Sentenza n. 7452 del 16/10/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259528 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Appello - Inammissibilità non rilevata dal giudice di secondo grado - Dichiarazione di inammissibilità della Corte di cassazione - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità dell'impugnazione (nella specie per intempestività) non rilevata dal giudice di appello, è legittimamente dichiarata dalla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)