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Sez. 5, Sentenza n. 4293 del 07/10/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 208824 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Provvedimento impugnato - Data mancante - Elementi identificativi dell'atto sufficiente - Inammissibilità del gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208824-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In materia di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. che impone che nell'atto di impugnazione, debba essere indicata - a pena di inammissibilità - la data del provvedimento impugnato, è finalizzata a rendere possibile la individuazione dell'atto del giudice che viene censurato. Sicché, ove dal complesso degli elementi identificativi citati risulti incontroversa l'ordinanza impugnata, e sia desumibile la data certa, anche mediante applicazione analogica dell'articolo 111 n. 2 del codice di rito, l'inammissibilità non è ipotizzabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)