DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;
considerando che il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;
considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;
considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;
considerando che il trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività autonome;
considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai sensi del trattato;
considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;
considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione qual è sancito dall'articolo 10, paragrafo 1 della «Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo 56, paragrafo 1 del trattato;
considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno del mercato comune;
considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù del trattato;
considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;
considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;
considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale della Comunità;
considerando che, nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;
considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi;
considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere;
considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza;
considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali attività;
considerando che l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;
considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti; che per il calcolo di questa proporzione occorre tener conto della situazione specifica della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un'area linguistica ristretta;
considerando che per i suddetti fini occorre definire le «opere europee», fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro competenza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva;
considerando l'importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto comunitario che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi, perché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta; considerando che potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto comunitario;
considerando che l'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del settore culturale; che, definendo la nozione di produttore «indipendente», gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo, dando adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;
considerando che si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri provvedano a che trascorra un certo periodo tra l'inizio della programmazione di un'opera nelle sale cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;
considerando che, per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri;
considerando che, per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;
considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, prevedere condizioni diverse per l'inserimento e l'entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni;
considerando che è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti;
considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva e adottare criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;
considerando che, dato l'intervento crescente della sponsorizzazione nel finanziamento dei programmi, si devono stabilire oportune norme in materia;
considerando che è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità televisiva;
considerando che, benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano cura che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS