Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 08/03/1984 (Rv. 433700 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM LIMITATO AD UNA SOLA DELLE COMPONENTI DEL DANNO MEDESIMO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTERO DANNO - AMMISSIBILITÀ - COMPATIBILITÀ DI TALE DOMANDA RICONVENZIONALE CON IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM LIMITATO AD UNA SOLA DELLE COMPONENTI DEL DANNO MEDESIMO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTERO DANNO - AMMISSIBILITÀ - COMPATIBILITÀ DI TALE DOMANDA RICONVENZIONALE CON IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.*
Qualora il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, promuova separato giudizio per la liquidazione del quantum, limitando però la propria domanda ad una sola delle componenti del danno medesimo, deve riconoscersi al debitore il diritto di chiedere, in via riconvenzionale, una pronuncia che determini l'intero danno, sì da esaurire la relativa materia del contendere. Tale principio non trova deroga per il caso in cui il creditore agisca in via monitoria, ottenendo decreto ingiuntivo con l'indicata quantificazione di una sola parte del danno, tenuto conto che, con l'opposizione al decreto, il debitore, formalmente attore, ma sostanzialmente convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali a norma dell'art. 36 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)