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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 33 del 1963

Decisione
decisa il 1963-03-05, depositata il 1963-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:33
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1752

  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes")
  • Asserita violazione degli artt. 39 e 76 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
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Vedi: 26/63

Norme impugnate

  • legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962; 2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
punto 1
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al Pretore di Isernia è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione; che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione; che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe; che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la sollevata questione di legittimità costituzionale;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della Costituzione; che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze