Sez. 5, Sentenza n. 18801 del 30/08/2006 (Rv. 592996 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 28 del d.l. n. 429 del 1982 - Definizione agevolata delle pendenze in materia di IVA - Applicabilità in caso di fatturazione di operazioni inesistenti - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di IVA prevista dall'art. 28 del decreto - legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo, ed essendo tale fattispecie compresa tra i reati di cui all'art. 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (abrogato dall'art. 13 della legge n. 516 cit. con decorrenza dal 1° gennaio 1983), la cui inclusione nell'amnistia di cui al d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 è subordinata alla condizione che il contribuente abbia fatto ricorso al condono fiscale. La definizione agevolata non resta esclusa neppure nel caso in cui le predette operazioni abbiano condotto all'esposizione di un minor debito d'imposta, mentre non è consentita quando si configuri un credito in favore del contribuente, in quanto, come si evince dagli artt. 26 e 28 del decreto - legge n. 429 cit., il condono presuppone pur sempre un debito d'imposta del contribuente, con conseguente obbligo di versamento a carico di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 CORTE COST., DPR 09/08/1982 num. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)