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Sez. 5, Sentenza n. 16826 del 20/06/2008 (Rv. 604382 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Impugnazioni principali plurime avverso la medesima sentenza relativa a cause scindibili - Decisione su una delle impugnazioni - Improcedibilità dell'altra - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604382-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Il principio in base al quale l'impugnazione di una parte è improcedibile quando sia autonomamente rivolta contro una sentenza già impugnata in via principale da altra parte processuale e la decisione sulla prima sia stata emessa senza la riunione delle impugnazioni, non si applica quando queste hanno ad oggetto una sentenza che contenga pronunce relative a cause scindibili trattate unitariamente; pertanto, nulla vieta che, in caso di separato ricorso proposto in via autonoma contro la stessa sentenza, la Cassazione, dopo aver deciso separatamente un ricorso, conosca anche dell'altro, in quanto, in tale ipotesi, la decisione non riguarda la stessa causa oggetto della precedente sentenza, ma una causa diversa che, per effetto della trattazione unitaria nel giudizio di merito, è stata definita mediante sentenza solo formalmente unica. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato la presenza di cause scindibili nella pronuncia con la quale il giudice di merito ha dichiarato la responsabilità solidale di presunti soci o amministratori di fatto di una società per omesso versamento dell'IVA derivante da acquisti e vendite intracomunitarie effettuate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)