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Sez. 1, Sentenza n. 17247 del 28/07/2006 (Rv. 593490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Eccezione di giudicato esterno - Omessa o errata pronuncia del giudice di appello - Onere di denuncia del vizio con il ricorso per cassazione - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione del vizio direttamente nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione e non può dedurlo per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)