Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019 (Rv. 652697 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI | Diritti del coerede per le migliorie apportate al bene comune - Oggetto - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)