diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6280 del 27/03/2015 (Rv. 634897 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Raddoppio del contributo unificato - Condizioni - Notificazione del ricorso - Sufficienza - Omessa iscrizione della causa a ruolo e mancato deposito dell'atto di impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634897-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, postula esclusivamente l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assumano rilevanza l'omessa iscrizione a ruolo della causa o il mancato deposito dell'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)