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Sez. L, Sentenza n. 1512 del 27/02/1990 (Rv. 465572 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLIO APPRENDISTA - VIVENZA A CARICO DEL GENITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465572-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO - FIGLIO APPRENDISTA - VIVENZA A CARICO DEL GENITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il diritto agli assegni familiari per il figlio apprendista (infraventunenne) presuppone la vivenza a carico del genitore, la quale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 797 del 1955, ricorre quando il genitore provvede abitualmente al mantenimento del figlio e non si risolve nella convivenza, che il legislatore considera solo come fonte di presunzione della detta vivenza a carico. La sussistenza di tale requisito, che non è necessariamente esclusa dalla percezione di un reddito da parte del figlio, deve essere accertata dal giudice di merito, il quale - secondo un criterio indicativo, suscettibile di disapplicazione in ragione delle caratteristiche del caso concreto - può riconoscere la vivenza a carico quando il genitore partecipa al sostentamento del figlio con un'erogazione almeno pari, nell'ammontare, a quella degli assegni familiari o allorché lo scarto fra retribuzione globale netta dell'apprendista e minimo tabellare del lavoratore non apprendista della medesima categoria sia superiore all'ammontare degli assegni familiari. (Conf 1074/89, mass n 462020; (contra 1633/89, mass n 462416; (contra 4258/88, mass n 459291).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 5, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)