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Sez. 3, Sentenza n. 43192 del 09/10/2008 Ud. (dep. 19/11/2008) Rv. 241535 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Concorso materiale di reati - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241535-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

In tema di reati contro l'industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di "aliud pro alio" con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)