Sez. 3, Sentenza n. 15351 del 06/07/2006 (Rv. 591247 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Attenuanti previste dall'art. 144 della legge notarile - Applicazione - Interpretazione alla luce del sopravvenuto art. 62 bis cod. pen. - Ammissibilità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Pur risultando la legge notarile anteriore alla introduzione, nel nostro ordinamento, della norma di cui all'art. 62 bis del cod. pen., la disposizione di cui all'art. 144 della legge n. 89 del 1913 può, del tutto legittimamente, interpretarsi alla luce di detta disposizione penale, con riferimento a circostanze "innominate" tali da attenuare la gravità dell'addebito in relazione alla sanzione da applicare, integrando la disposizione di cui al citato art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta "in bonam partem", dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali da corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento ermeneutico realizzi gli estremi della cosiddetta "integrazione analogica". Non è dunque fondato l'assunto per cui, in sede di giudizio disciplinare, circostanze attenuanti di carattere soggettivo quali l'incensuratezza penale e disciplinare (normalmente considerate rilevanti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.) vadano ritenute, in concreto, inapplicabili, perché concernenti il momento decisionale meramente afflittivo, e funzionali soltanto alla graduazione della pena da irrogare, una volta che la natura di questa sia stata già decisa.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)