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Sez. 4, Sentenza n. 5570 del 30/04/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169620 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA - DISPOSTO PRIMA DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - NATURA DI RINVIO IN SENSO TECNICO - DISPOSTO DOPO CONCLUSE LE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - NATURA DI SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169620-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA - DISPOSTO PRIMA DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - NATURA DI RINVIO IN SENSO TECNICO - DISPOSTO DOPO CONCLUSE LE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - NATURA DI SOSPENSIONE.*

Il rinvio o differimento ad udienza fissa è rinvio in senso tecnico, sottoposto alla disciplina dell'art. 432 cod. pen., se sia stato disposto prima delle formalità di apertura del dibattimento, con la conseguenza che, non essendo ancora sorto il rapporto dibattimentale alla prima udienza, a quella di rinvio le parti possono esercitare tutte le facoltà processuali che debbono farsi valere nel periodo preliminare al dibattimento perché il rinvio (a tempo indeterminato o preliminarmente a udienza fissa) spezza i collegamenti con il dibattimento precedente e comporta l'inizio di un nuovo dibattimento nel quale il giudizio può svolgersi validamente con un collegio diverso da quello dell'udienza originaria. Se invece il rinvio sia stato disposto dopo concluse le formalità di apertura del dibattimento, si ha l'ipotesi della sospensione del dibattimento stesso, disciplinata dall'art. 431 cod. proc. pen. e il dibattimento, all'udienza di rinvio, deve considerarsi come la prosecuzione di quello dell'udienza originaria, con la conseguenza della eventuale decadenza delle parti da quelle facoltà non tempestivamente esercitate e della immutabilità del collegio giudicante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)