Sez. 2, Sentenza n. 10792 del 23/01/2001 Ud. (dep. 16/03/2001) Rv. 218671 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Obbligazione avente ad oggetto la prestazione di un' attività - Configurazione del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di insolvenza fraudolenta, l'obbligazione, assunta dall'agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell'altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)