Sez. 2, Sentenza n. 3552 del 13/06/1984 (Rv. 435557 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO PROPOSTO AVVERSO CAPI E STATUIZIONI DELLA SENTENZA IMPUGNATA DIVERSI E NON DIPENDENTI DA QUELLI INVESTITI DALLA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - SUA NOTIFICAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE EX ART. 325 COD. PROC. CIV. DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO PROPOSTO AVVERSO CAPI E STATUIZIONI DELLA SENTENZA IMPUGNATA DIVERSI E NON DIPENDENTI DA QUELLI INVESTITI DALLA IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - SUA NOTIFICAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE EX ART. 325 COD. PROC. CIV. DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile il ricorso incidentale per Cassazione notificato dopo la scadenza del termine perentorio ex art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla data della notificazione della sentenza impugnata, con riferimento a statuizioni e capi della sentenza diversi e non dipendenti da quelli investiti dalla impugnazione principale, senza che tale inammissibilità possa ritenersi esclusa per essere stato il ricorso incidentale proposto con l'atto contenente il controricorso entro il termine fissato per la presentazione di quest'ultimo, perché ciascuno dei termini considerati opera autonomamente, con gli effetti propri per legge collegativi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)