Sez. 4, Sentenza n. 1379 del 24/05/1996 Cc. (dep. 07/06/1996) Rv. 205305 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Sostituzione - Custodia cautelare in carcere - Richiesta fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con lo stato di detenzione - Mancato accoglimento in base agli atti - Nomina di un perito - Necessità - Osservanza di tutte le formalità previste per la perizia - Obbligo per il giudice.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca
Qualora il giudice, non ritenendo di accogliere in base agli atti la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con lo stato di detenzione, disponga gli accertamenti medici del caso e nomini un perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti cod. proc. pen., devono essere rispettate tutte le formalità previste per la perizia, ivi comprese gli avvisi per l'accertamento peritale in modo da garantire il contraddittorio tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)