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Sez. 6, Sentenza n. 780 del 21/04/1982 Cc. (dep. 18/05/1982) Rv. 153758 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - QUESTIONI PROPONIBILI - ISTANZA DI APPLICAZIONE DEL CONDONO - RIGETTO - IMPUGNAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI NUOVE ISTANZE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153758-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - QUESTIONI PROPONIBILI - ISTANZA DI APPLICAZIONE DEL CONDONO - RIGETTO - IMPUGNAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI NUOVE ISTANZE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Avverso il rigetto dell'istanza di applicazione del condono può proporsi impugnazione, ma alla dichiarazione deve far seguito la presentazione dei motivi, per non incorrere nella sanzione di inammissibilità, ferma restando la facoltà del condannato di riproporre l'istanza sulla base di nuovi elementi di fatto, o a seguito di modificazione della sua posizione giuridica. (Conf mass n 115746).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)