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Sez. 1, Sentenza n. 546 del 05/10/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167435 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA CONNESSIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167435-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA CONNESSIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

L'inosservanza delle regole che disciplinano gli effetti della connessione non è causa di nullità della sentenza - neppure nella ipotesi in cui si sostenga la mancata applicazione dell'istituto della continuazione - perché il riconoscimento della connessione dei procedimenti non è mai obbligatorio, ma è affidato alla prudente potestà discrezionale del giudice. (V mass n 153152; (V mass n 154398; (V mass n 131397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)