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Sez. 3, Sentenza n. 8597 del 14/05/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 214282 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE | Assunzione della prova - Condotta dal giudicante in luogo del P.M. - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214282-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE

Nel caso in cui il Pretore ponga direttamente le domande al teste, sostituendosi al P.M., non è prevista la sanzione della nullità. Il comportamento del giudicante il quale si arroghi poteri inquisitori, anziché di lasciare alle parti di condurre l'assunzione della prova, è certamente censurabile, ma non integra i requisiti della nullità della sentenza ove non si risolva in una violazione del diritto di difesa, ad esempio impedendo al difensore di porre domande.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)