Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa
Testo in vigore al
Titolo I. Modifiche al codice di procedura penale e alle norme ad esso collegate
Capo I. P r o v e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalita' organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L.7 AGOSTO 1992, N. 356
Art. 2 Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1. L'articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.";b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503".
2. L'articolo 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso";
b) il comma 1 e' soppresso;
c) nel comma 2, dopo le parole "Quando per la notificazioni", sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice";
d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
" d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".
Art. 3 Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti
1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"ART. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3".
3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1.
Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".
4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis".
Art. 3-bis Intercettazioni ambientali
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- bis".
2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa".
Capo II. Potenziamento dell'attivita' di indagine
Art. 4 Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria
1. L'articolo 347 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.";b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.";c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale.".
2. L'articolo 348 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indi- cate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.";b) nel comma 3, le parole "nell'ambito delle direttive impartite" sono sostituite dalle seguenti: "anche nell'ambito delle direttive impartite".
3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.".
4. L'articolo 351 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) in fine al comma 1, e' inserito il seguente periodo: "Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria.
La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.".
5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
"c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;".
6. L'articolo 380 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole "della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis comma 2 del codice penale" nonche' la virgola dopo esse;
b) dopo la lettera l) del comma 2 e' inserita la seguente:
" l-bis). delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis del codice penale;".
7. Dopo l'articolo 108 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 108-bis (Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato). - 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la comunicazione e' eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e di trasmissione.".
8. Il primo periodo dell'articolo 112 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dai seguenti: "La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3, la comunicazione e' data immediatamente anche in forma orale.".
9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.".
10. L'articolo 118 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, dopo le parole "ufficiale di polizia giudiziaria", sono inserite le seguenti: "o del personale della Direzione investigativa antimafia";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.".
11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.
12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.
Art. 5 Attivita' del pubblico ministero
1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel dibattimento".
2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore".
4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti:
" d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".
Art. 6 Chiusura delle indagini preliminari Fascicolo per il dibattimento
1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)".
2. L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis.
In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
" a) i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonche' il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;".
4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale e' cosi' modificata:
" d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;".
Capo III. G i u d i z i o
Art. 7 Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale
1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
" 4- bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495".
2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame.
2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".
3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".
4. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto.
2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.
3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata.
4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformita' rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalita' della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinita' dell'esame.
6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo".
Art. 8 Contestazioni nell'esame delle parti Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione
1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.".
1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). -1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica
il comma 2 dell'articolo 511."
2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".
2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa".
Capo IV. Misure cautelari
Art. 9 Divieto di espatrio
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".
Art. 10 Computo della custodia cautelare all'estero
1. L'articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 722 (Custodia cautelare all'estero) . - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4.".
Titolo II. Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio
Capo I. Modifiche al codice penale
Art. 11 Reati contro l'amministrazione della giustizia
1. Dopo l'articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero) - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero ... di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.".
2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".
3. Dopo l'articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.".
4. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.".
5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.".
6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis , 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi".
7. L'articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.".