Sez. 2, Sentenza n. 7382 del 18/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173384 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA - ELEMENTO DIFFERENZIALE - FATTISPECIE: RITENUTA ESTORSIONE PER COSTRIZIONE A LAVORO SENZA RETRIBUZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA - ELEMENTO DIFFERENZIALE - FATTISPECIE: RITENUTA ESTORSIONE PER COSTRIZIONE A LAVORO SENZA RETRIBUZIONE.*
Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza). (Conf mass n 166287; (Conf mass n 164575; (Conf mass n 154922).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)